Superbonus 2023
sabato 14 gennaio 2023

Sarà ancora in vigore il Superbonus del 110%?
Nel 2023 sarà ancora del 110%?
Come promesso cercheremo di chiarire alcuni punti chiave in questo articolo.
La legge di bilancio 2023, sostanzialmente, cambia l’importo del bonus che passa dal 110% al 90%, fatta eccezione per alcuni casi.
Esso potrà essere mantenuto al 110% anche per l’anno 2023 solo per:
CONDOMINI:
- Se la data di approvazione lavori dell’assemblea risulta con delibera antecedente al 18 novembre 2022 e se la relativa CILAS è stata presentata entro il 31/12/2022.
- Se la data di approvazione lavori dell’assemblea risulta con delibera compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e se la relativa CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022
- Se l’istanza di titolo abilitativo è stata presentata, per DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, entro il 31/12/2022
Ovviamente le delibere di approvazione dei lavori devono avere data certa, attestata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’amministratore di condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
EDIFICI DA 2 A 4 UNITÀ IMMOBILIARI:
- Se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022
- Se l’istanza di titolo abilitativo è stata presentata, per DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, entro il 31/12/2022
EDIFICI UNIFAMILIARI:
- Se entro il 30 settembre 2022 sono stati eseguiti almeno il 30% dei lavori complessivi, potranno continuare a beneficiane fino al 31/03/2023
Potranno invece beneficiarne fino al 31/12/2025 per impianti fotovoltaici:
ONLUS, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO:
- Se svolgono attività di prestazione di SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI e se i cui membri non percepiscono indennità e compensi di carica
- Se NON svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e se i cui membri non percepiscono indennità e compensi di carica si manterrà il 110% solo se la cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022
- Se possiedono immobili in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o comodato d’uso gratuito regolarmente registrato, di categoria B/1(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) – B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) – D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro)
- Se l’immobile principale si trova in centro storico vincolato
CASE POPOLARI:
- Per gli edifici degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o assimilati e cooperative edilizia a proprietà indivisa sarà erogato il 110% per spese effettuate entro il 30/06/2023 e entro il 31/12/2023 se al 30 giugno 2023 sarà effettuato almeno il 60% dei lavori complessivi
COMUNI TERREMOTATI
- Confermato il 110% fino al 31/12/2025 per i comuni che hanno subito terremoti dal 2009
Potranno usufruire, come accennato precedentemente, del 90%, ossia della nuova percentuale del Superbonus fino al 31/12/2023:
- I PROPRIETARI di abitazioni UNIFAMILIARI e FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI adibiti a PRIMA CASA, con reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00.
Tale reddito verrà calcolato DIVIDENDO la SOMMA dei redditi dell’anno precedente percepiti dai membri del nucleo familiare, per un numero di parti così determinato.
- Contribuente: 1
- Coniuge/convivente: + 1
- Familiare: + 0,5
- Due familiari: + 1
- Tre o più familiari: +2
- ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO che NON svolgano attività sociosanitaria e assistenziale con CILAS presentate dopo il 25 novembre 2022.
- CONDOMINI che abbiano delibere di esecuzione lavori successive al 25 novembre 2022 e CILAS presentate dopo il 31/12/2022.
Nell’ambito dei Bonus, si segnala anche che:
- Il BONUS MOBILI è stato prorogato al 31/12/2023 e prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute con tetto massimo di € 8.000,00, che si ridurrà nel 2024 a € 5.000,00
- Sono state confermate le agevolazioni per acquisto della PRIMA CASA per i GIOVANI UNDER 36 fino al 31/12/2023
- È stato prorogato al 31/12/2025 il Bonus BARRIERE ARCHITETTONICHE con detrazione del 75% con limite massimo di:
- € 000,00 per abitazioni monofamiliari
- € 000,00 per abitazioni in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
- € 000,00 per abitazioni in condomini con più di 8 unità abitative
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