Spese condominiali: come vanno divise tra proprietario e inquilino

martedì 07 marzo 2023

Quello delle spese condominiali è un argomento sempre scottante ed il punto focale per antonomasia di ogni discussione fra inquilini.  
Difficilmente si verificano scene alla Fantozzi, ma i livelli di disputa possono raggiungere toni particolarmente aspri...

Spesso, non è ben chiaro dove finiscano gli obblighi degli inquilini e inizino quelli dei proprietari di un immobile in affitto e viceversa.

L’articolo 1576 del Codice Civile parla di un criterio generale, ovvero che il locatore debba eseguire le riparazioni necessarie, escluse quelle di piccola manutenzione, che sono a carico dell’inquilino.
È l’inquilino, quindi, a dover sostenere le spese ordinarie di manutenzione, mentre le straordinarie saranno ad appannaggio del proprietario dell’immobile.

La legge sull’equo canone stabilisce quali sono le spese considerate ordinarie, a meno che non vi siano accordi diversi stipulati nel contratto d’affitto. Si va dalle pulizie, dalla manutenzione ordinaria dell’ascensore, all’acqua, alla fornitura elettrica, spurgo e gestione degli spazi comuni. Stesso discorso per le spese eventuali di portineria, a carico dell’inquilino per il 90%.

Il concetto della ripartizione è abbastanza semplice: l’inquilino è tenuto a pagare il servizio di ciò che utilizza.

Il tema richiede particolare attenzione, poiché evitare di onorare le spese in questione potrebbe consentire al proprietario dell’appartamento di chiedere lo scioglimento del contratto a meno che, come detto, non vi siano accordi ulteriori stabiliti all’interno del contratto d’affitto.

Sta di fatto che, qualora l’immobile si trovi all’interno di un condominio, gli obblighi verso quest’ultimo sono a carico del proprietario.
In questo caso, il criterio di ripartizione si applicherà in merito al rapporto contrattuale, dal quale resta estraneo, per l’appunto, il condominio, con il proprietario che resterà unico soggetto obbligato, in merito alla ripartizione delle spese. In pratica, qualora non vi fosse il pagamento da parte dell’inquilino, l’amministratore potrà agire anche contro il locatore.

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